Il mondo della formazione continua e dei Fondi Interprofessionali sta affrontando un cambiamento radicale. Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, che aggiorna e sostituisce le regole precedenti, introducendo standard molto più rigidi su attivazione, gestione, vigilanza e qualità dei piani formativi.
L’obiettivo della riforma è innalzare la trasparenza e l’efficienza del sistema. Se da un lato questo costringerà i Fondi a far circolare le risorse più velocemente tramite nuovi avvisi, dall’altro impone alle imprese e agli enti attuatori una precisione amministrativa e digitale senza precedenti.
Vediamo insieme i punti chiave di questa svolta normativa e come impatteranno sulla gestione della formazione nelle aziende.
1. Tracciabilità e qualità amministrativa: l’obbligo dei registri elettronici
La novità con il maggiore impatto operativo riguarda il monitoraggio dei corsi. Le nuove Linee Guida introducono l’obbligo dei registri elettronici sia per le attività in presenza sia per quelle a distanza (FAD).
La tracciabilità diventa un elemento cardine per valutare la qualità del percorso finanziato. I sistemi informativi dovranno registrare in tempo reale dati dettagliati su:
- Piani formativi, calendari, luoghi e orari.
- Presenze e anagrafiche di discenti, docenti e tutor (fisici o digitali).
- Modalità di valutazione e risultati dell’apprendimento.
Inoltre, per i piani erogati in FAD, i Fondi dovranno verificare l’idoneità delle piattaforme in termini di autenticazione dei partecipanti, reportistica automatica e rispetto della privacy.
2. Stretta sulla “Portabilità” dei fondi per le PMI
Cambiano in modo restrittivo le regole sulla mobilità, ovvero la possibilità per un’azienda di revocare l’adesione a un Fondo per trasferire le risorse accumulate verso un altro organismo. Le nuove tutele e i nuovi limiti prevedono che:
- L’importo complessivo da trasferire debba essere almeno pari a 3.000 euro.
- Esclusione per le micro e piccole imprese: la portabilità è espressamente vietata per le aziende che, nei tre anni precedenti, rientravano nella definizione europea di micro e piccola impresa.
- Una volta effettuato il trasferimento (pari al 70% delle quote incassate nel triennio precedente al netto di quelle già usate), la mobilità aziendale rimane bloccata per i successivi 12 mesi.
- La richiesta di trasferimento deve essere inviata al Fondo entro 90 giorni dalla revoca.
3. Più efficienza e scadenze rigide per l’utilizzo delle risorse
Per evitare lo stallo dei capitali, il Ministero impone ritmi serrati sia ai Fondi che alle singole imprese.
- Le somme accantonate dalle aziende nel proprio Conto Individuale dovranno essere utilizzate tassativamente entro tre anni.
- Le risorse destinate al Conto Collettivo dovranno essere impegnate dai Fondi tramite la pubblicazione di avvisi entro 12 mesi dall’assegnazione.
- I Fondi dovranno erogare su base triennale almeno il 70% delle risorse destinate ai piani formativi (soglia che salirà al 75% dal 2035).
Se i Fondi non rispetteranno questi criteri di efficienza o mancheranno l’invio mensile dei dati al Ministero, rischieranno il commissariamento e la revoca dell’autorizzazione.
4. Condivisione sindacale e certificazione delle competenze
I piani formativi devono continuare a basarsi sulla condivisione delle parti sociali, che deve essere ricercata al livello corrispondente alla dimensione del piano (aziendale o territoriale). L’accordo deve attestare l’effettiva analisi dei fabbisogni e l’assenza di oneri finanziari impropri per imprese e lavoratori.
Inoltre, in linea con il D.M. 115/2024, al termine dei percorsi dovrà essere garantito il rilascio di un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite.
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